Art. 8.
(Tariffe sociali nei servizi essenziali).

      1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, è prevista la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e ai servizi sanitari, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi e ad esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.
      2. È previsto altresì, per gli stessi soggetti, il dimezzamento dei costi delle

 

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utenze relative alle forniture di gas e acqua, e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito con apposita legge regionale, e comunque un sussidio sul canone d'affitto dell'abitazione che copre la parte di canone eccedente il 20 per cento del reddito personale complessivamente percepito.
      4. I benefìci previsti dal presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime.
      5. È istituito il Fondo regionale per i servizi sociali (FRSS), al fine di consentire l'accesso sussidiario alle agevolazioni concernenti tariffe gratuite o ridotte previste dal presente articolo. Il FRSS è finanziato mediante leggi regionali che prevedono una ridefinizione aggiuntiva della tassazione locale sull'uso del territorio relativamente alle imposte di localizzazione e di fabbricato in funzione produttiva da parte di centri commerciali e di altre attività produttive che percepiscono profitti e rendite di posizione sulla base della loro collocazione speciale e dello sfruttamento dei beni comuni e delle infrastrutture esistenti. Al FRSS affluiscono parte dei finanziamenti di cui all'articolo 9, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.